Statuto

Old English Sheepdog Italia

Approvato nella seduta dell’Assemblea generale del 7 maggio 2023


Denominazione, Sede e Durata

 Art. 1 È costituita con sede legale presso l’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, Viale Corsica 20 in Milano, l’Associazione specializzata senza scopo di lucro denominata OLD ENGLISH SHEEPDOG ITALIA (di seguito denominata anche “O.E.S. Italia”) con sede direttiva presso il recapito della presidenza, con sede operativa presso il recapito della segreteria e con durata illimitata.

 

L’eventuale successivo cambio di sede direttiva o operativa non comporterà variazione dello Statuto ma dovrà essere votata dall’ assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie 

 

PRINCIPI GENERALI, FINALITA’

 ASSOCIATIVA, COLLABORAZIONE CON L’ENCI

 

 Art. 2 L’associazione mette in essere ogni più efficiente azione di tutela della razza  “Old English Sheepdog”, secondo lo Standard ufficiale riconosciuto.  

 

 Art. 3 L’Associazione specializzata O.E.S. ITALIA è associata allEnte Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da Esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell' Enci.

 

 Art. 4 L’Associazione ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo della razza “Old English Sheepdog” svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall' ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine l’Associazione O.E.S. ITALIA fornisce periodicamente all' ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

 

 Art. 5 Per il conseguimento dei fini di cui sopra, l’Associazione Specializzata:

 

a)    propaganda la divulgazione e la tutela della razza “Old English Sheepdog”, ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i propri associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;

 

b)    autorizza ed organizza manifestazioni e qualunque altra iniziativa, direttamente od in collaborazione con l'ENCI, con le associazioni e i gruppi cinofili da questo riconosciuti, oppure con altri enti o associazioni specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con la disciplina da questo stabilite.

 

c)    Tiene rapporti con le altre associazioni specializzate della razza  “Old English Sheepdog”,che tutelano la razza nei rispettivi paesi esteri, riconosciute dagli organismi cinofili nazionali del proprio Paese, affiliati-federati od associati - alla Federazione Cinologica Internazionale (FCI-Federation Cinologique International) ed aderenti all’associazione internazionale che raggruppa le associazioni specializzate della razza  “Old English Sheepdog”, di ciascun Paese interessato alla collaborazione, per la tutela della razza  “Old English Sheepdog”, nel mondo; oppure, riconosciuti dagli enti governativi ( ministeri dell’agricoltura) del proprio Paese estero.

 

 Art. 6 L’Associazione specializzata O.E.S. Italia riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo, di sanzione in capo all' ENCI, ed in particolare il potere dell' ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell' ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

 

 Art. 7 L’Associazione presta all' ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell'Associazione ha l'onere: di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall' ENCI; di comunicare all' ENCI le variazioni all'elenco Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e all’ organizzazione delle attività zootecniche, al fine di ottenerne la ratifica dall' ENCI.


Soci

 Art. 8 Possono essere soci de “O.E.S. Italia”, tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità, che abbiano interesse e simpatia per il miglioramento della razza rappresentata e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio.

 

 Art. 9

I soci si dividono in:

            - soci ordinari

 - soci sostenitori 

 - socio juniores

 - soci onorari

 
I diritti e doveri dei soci ordinari e sostenitori nei confronti della Società o in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima, sono uguali, è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori verseranno una quota maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alle attivitàà del sodalizio.

 Il Consiglio Direttivo potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

 Non hanno diritto al voto i soci di età inferiore ai 18 (diciotto) anni.

 Tutte le categorie di soci hanno diritto di godere dei benefici che l'Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali, al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l'Associazione ed i propri soci e con eguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

 

Art. 10 La domanda d’ammissione a Socio è proposta per iscritto. Deve essere firmata dal richiedente (aspirante socio), ed indirizzata al Presidente. In tale domanda, deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la relativa disciplina, non che ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. In caso di mancata accettazione della stessa, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.  Avverso il diniego d’adesione è ammesso il reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite l’istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che avrà cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.

 

Art. 11 Le domande d’ammissione a Socio presentate per l’anno, nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, potranno essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

 

Art. 12 L'Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria deliberazione-inserita nell’Ordine del Giorno- la misura delle quote annuali dovute all’Associazione da parte dei soci, di cui all’Art.9.  

 

Art. 13 L'iscrizione a socio vale per l'annata solare in corso (indipendentemente dalla data d’accettazione e di versamento della quota associativa) e lo vincolerà per l'anno successivo. il socio potrà̀ presentare un formale atto di dimissioni a mezzo lettera raccomandata AR o PEC (posta elettronica certificata) entro il 31 ottobre di ciascun anno. Le dimissioni avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo al versamento dell’ultima quota associativa. Qualora il socio non presenti per lettera raccomandata o PEC un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre sarà vincolato al versamento della quota associativa per l’anno entrante.

 

Art. 14 La qualità di socio è intrasmissibile e si perde:

 

a)    per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 13;

b)    per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo, successivamente al primo aprile di ogni anno;

c)    per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Chi, per qualsiasi causa cessa dalla qualità di        Socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti

d)    per esclusione deliberata dall’Assemblea dei Soci dell’ENCI;

 

Art. 15 L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

 

Art. 16 In piena attuazione dei principi d’uguaglianza e di democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata.


Gli Organi Sociali

Art. 17 Sono organi della Società̀:

a) l'Assemblea dei Soci

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

d) il Collegio dei Probiviri

e) il Collegio Sindacale o dei revisori dei conti


Assemblea Generale dei Soci

Art. 18 L’assemblea Generale è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità̀ associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può̀ farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata. Ogni socio può̀ essere portatore di non più̀ di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.

 Le deleghe devono essere depositate dal socio intestatario, prima che l’assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è ammesso che un socio delegato possa trasferire le sue deleghe ad un altro socio ancora.

 

Art. 19 L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente oppure, qualora il Presidente lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà̀, prima che abbia inizio la discussione dell'Ordine del Giorno, eleggere fra i presenti tre Scrutatori, cui spetta verificare la validità̀ dei voti e dei voti esprimibili per delega dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà̀ ad altra immediata votazione, la quale potrà̀ essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

 

Art. 20

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, c/o la sede e la località stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo, in base alle esigenze organizzative ed economiche dell’associazione al momento della convocazione. La convocazione dell’assemblea ordinaria deve avvenire entro la fine del mese di marzo al fine dell’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e dell’approvazione del programma dell’attività per l’annata in corso.

 In via straordinaria può̀ essere convocata in qualsiasi altra data, sempre con le modalità di sede e località precedenti, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale (Revisore dei Conti) o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

 La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno 15 giorni prima (fa fede il timbro postale di partenza) di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la sede, la località̀ e l'ora della riunione, nonché́ l'ordine del giorno da trattare.

 L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché́ risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più̀ uno dei Soci aventi diritto al voto.

 Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati per delega.

 I soci onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola ma sono privi del diritto di voto.

 

Art. 21

 L'Assemblea ha il compito di deliberare:

 a)    sul programma generale della Associazione

 b)    sulla elezione del Presidente e delle cariche sociali

 c)    sui rendiconti finanziari

 d)    sulle modifiche dello Statuto Sociale

 e)    sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei Soci prevista nell'art. 9

 f)      su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di un altro organo sociale

 

Spetta, inoltre, all'Assemblea eleggere i Consiglieri, il Collegio Probiviri e due supplenti, i Sindaci effettivi (Revisore dei Conti) e supplenti.

 

 


Consiglio Direttivo

Art. 22 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sette (7) Consiglieri, di cui sei (6) eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci e uno (1) nominato dall’ENCI e dura in carica tre (3) anni solari. Ciascun Consigliere può essere rieletto; qualora durante il triennio venisse a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, la sostituzione verrà affidata alla prima Assemblea utile. I membri eletti in sostituzione resteranno in carica sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s’intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro tre (3) mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea Generale dei soci, per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.  

 

Art. 23 Un Consigliere è nominato dallENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dellENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare allENCI circa landamento dellAssociazione, nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste, ai sensi del Regolamento dAttuazione dello Statuto Sociale dellENCI.

 

Art. 24 Il Consiglio Direttivo ha il compito dattuare gli scopi statutari, in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione a nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, approvando le iniziative dellAssociazione ed autorizzando i raduni, le mostre speciali, nonché qualsiasi altro evento a favore della razza tutelata; sovrintende al lavoro degli uffici, qualora questi siano stati costituiti.

 

Art. 25 Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente dellAssociazione, nonché di un segretario-cassiere. Il Presidente ed il Vice-Presidente debbono essere eletti tra i consiglieri. Il segretario-cassiere può anche non essere un consigliere; non lo sarà allorché riceverà una remunerazione per il suo lavoro. 

 

Art. 26 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi, e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri, oppure il Collegio dei Sindaci (revisori dei conti). Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure in assenza di questi, dal Vice-Presidente oppure, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano detà. Le riunioni consiliari sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede quella riunione. I consiglieri che non interverranno, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica, dagli altri componenti del Consiglio Direttivo.

 

Art. 27 Il Consiglio Direttivo qualora lo ritenga necessario potrà nominare un Comitato Esecutivo od un eventuale Comitato Tecnico in funzione di particolari esigenze.

 Il Comitato verrà nominato con preciso mandato, descritto nell’ordine del giorno dell’Assemblea nella quale verrà nominata la suddetta Commissione.

 L’incarico così assegnato dovrà avere valore temporale, limitato e determinato al momento della nomina, al termine del quale il Comitato verrà sciolto.


Il Presidente

Art. 28 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

 In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione utile. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione utile convocata del Vice Presidente. Può essere nominato dal consiglio un Presidente onorario, previa sua accettazione, anche non consigliere purché socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di consiglio, ma senza diritto di voto.


Patrimonio e Amministrazione

Art. 29 Il patrimonio della società è costituito:

 a) dai beni mobili ed immobili;

 b) dalle somme accantonate;

 c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo. 

 

Le entrate della società sono costituite: 

     a) dalle quote annuali versate dai soci;

 b) dagli eventuali contributi provenienti da enti e persone; 

 c) dalle attività di gestione;

 d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo purché legittimo

 

Art. 30 L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica, sino a quando l'Assemblea Generale dei soci, con l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea Generale dei soci va trasmessa in copia all'Enci.


Collegio Sindacale o dei Revisioni dei Conti

 Art. 31 La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto da tre sindaci (revisori dei conti), eletti dall'Assemblea Generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L'Assemblea Generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati. I tre membri effettivi, nella loro prima riunione, eleggono -nel loro seno- il Presidente del Collegio. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Segretario dellAssociazione e, in caso di suo impedimento, da un Socio designato dallo stesso Segretario, dintesa con il Presidente del Collegio. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione o in caso di dimissioni, esso sarà sostituito dal membro supplente. In caso di mancanza di almeno due membri del Collegio durante il triennio, si procederà alla loro sostituzione in occasione della prima Assemblea ordinaria dei soci.


Collegio dei Probiviri

 Art. 32 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dallAssemblea Generale dei soci, fra coloro che non ricoprono altre cariche o funzioni. Essi durano in carica tre anni solari e sono rieleggibili. Almeno uno dei membri effettivi, qualora sia disponibile tra i soci, dovrà essere un competente di materie giuridiche. I tre membri effettivi, nella loro prima riunione, eleggono –nel loro seno –il Presidente del Collegio ( nel caso sia eletto un componente di materie giuridiche, sarà costui ad assumere la presidenza). Il Collegio dovrà pronunciarsi entro sei mesi dalla presentazione della denuncia, con lodo scritto motivato, preso a maggioranza, con la presenza di tre membri; mentre, listruttoria potrà essere svolta da uno dei membri del Collegio alluopo incaricato, di volta in volta. Le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri nei confronti di un socio dellAssociazione Specializzata O.E.S. ITALIA sono appellabili presso la Commissione di Disciplina di seconda istanza ( o dappello) dellENCI, secondo le modalità previste nellart. 34 del presente statuto. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione o in caso di dimissioni, esso sarà sostituito da un membro supplente (tra i due supplenti, la precedenza va data, se eletto fra questi, ad uneventuale componente di materie giuridiche; altrimenti, a quello più anziano detà; in caso dimpedimento di chi dispone della precedenza, subentra laltro supplente). In caso di mancanza di almeno due membri del Collegio durante il triennio, si procederà alla loro sostituzione in occasione della prima Assemblea ordinaria dei soci.

 

Art. 33 Ogni socio è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo Statuto dellENCI, il relativo Regolamento dAttuazione, tutti i regolamenti dell’ENCI, nonché le regole della deontologia e della correttezza sportiva. È soggetto alle decisioni dei Probiviri dellAssociazione Specializzata O.E.S. ITALIA, nonchè alle decisioni delle Commissioni di Disciplina (di prima istanza e di seconda istanza o dappello) dellENCI.

 

Art. 34 La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dellENCI, nelle ipotesi previste dal Regolamento dAttuazione dello Statuto dell’ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri dellAssociazione Specializzata O.E.S. ITALIA. Le decisioni dei Probiviri dellAssociazione Specializzata sono appellabili avanti la Commissione di disciplina di seconda istanza (o dappello) dellEnci, mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dallappellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento dAttuazione dello Statuto Sociale dellENCI.

 

Art. 35 Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno allAssociazione, è tenuto, inoltre, ad osservare le disposizioni dellAssemblea e del Consiglio Direttivo. Il Socio che trasgredisce a tali obblighi o, comunque, con il suo comportamento, venga ad arrecare danno morale o materiale allAssociazione, è passibile di sanzioni disciplinari, che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri. Le denunce a carico di un Socio possono essere avanzate, entro novanta giorni dal verificarsi dei fatti, per iscritto e firmate, da un socio denunciante o da un organo dellAssociazione, al Consiglio Direttivo, che le inoltra  al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto motivato, dopo aver contestato allinteressato, salvo archiviazione, laddebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni, con memorie, documenti e/o indicazioni di testi, oppure dopo aver richiesto laudizione personale, e dopo che il Collegio stesso ha sentito il Presidente dellAssociazione. In caso di mancanze gravi, il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria e cautelativa, sospendere direttamente il Socio dallesercizio dei diritti sociali, in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio Direttivo procede allattuazione del lodo dei probiviri, che è appellabile secondo i modi previsti nellArt.34 del presente Statuto.

 

Art. 36 I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio dellAssociazione Specializzata O.E.S. ITALIA sono i seguenti: censura; sospensione fino ad un massimo di tre anni; in caso di particolare gravità, che comporti lespulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento allAssemblea Generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva. LAssociazione Specializzata O.E.S. ITALIA ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri soci dall’Assemblea dell’ENCI, dalle Commissioni di Disciplina di prima istanza e di seconda istanza dellENCI.


Modifiche Statutarie

Art. 37 Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all'Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.  Le deliberazioni relative a modifiche statutarie devono essere approvate, secondo quanto previsto dallart. 21 c.c., a maggioranza dei presenti da una assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

 

Art. 38 Le modifiche allo Statuto dellAssociazione, prima dessere presentate allAssemblea, devono essere comunicate allENCI, per ottenere la necessaria preventiva approvazione, ai sensi del Regolamento dAttuazione dello Statuto Sociale dellEnte stesso.


Varie

Art. 39 Tutte le cariche in seno allAssociazione sono gratuite.

 

Art. 40 Il presente Statuto, dopo lapprovazione dellAssemblea Generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica deve sottostare a quanto contenuto negli art. 37 e 38 del presente Statuto.

 

Art. 41 All'ENCI vengono riconosciuti poteri di tutela e di vigilanza, nonchè il diritto e il dovere di disporre delle ispezioni e quantaltro necessario, secondo quanto contenuto nel presente Statuto, al fine di ripristinare e regolarizzare le situazioni dovute a mancato funzionamento, gravi irregolarità e violazioni statutarie, entro i termini previsti dallENCI stesso.

 

Art. 42 Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di Legge ed ai principi generali di Diritto

 

 

7 maggio 2023

 
 

 Il presidente,

 

la segretaria,

 

Il consiglio,